Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O. 30/09/2002 n. 323

c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione ed attivitā professionale, con esperienza dirigenziale almeno quinquennale, acquisita negli ultimi dieci anni in enti o strutture pubbliche o private di medie o grandi dimensioni.

7. I direttori di area durano in carica quanto il direttore generale.

8. Il rapporto di lavoro dei direttori di area č regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.

9. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico č stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di direttore generale della regione.

10. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

11. L'incarico di direttore di area comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non č compatibile con altre attivitā professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 20. Dipartimenti locali

1. In ogni provincia sono istituiti, come articolazione periferica dell'ARPAS, i dipartimenti locali, dotati di autonomia gestionale nei limiti delle risorse loro assegnate dal direttore generale e articolati in settori tecnici e servizi territoriali cui competono l'espletamento delle attivitā di laboratorio, tecnico strumentali e delle attivitā di vigilanza e controllo sul territorio. Č fatta salva la possibilitā che, come previsto all'art. 18, comma 1, lettera b), il regolamento di cui all'art. 14 preveda la costituzione di dipartimenti locali con ambito territoriale inferiore.

2. Ad ogni dipartimento locale č preposto un direttore nominato dal direttore generale, scelto tra i dipendenti dell'ARPAS

a) etā non superiore a sessantasette anni

b) diploma di laurea in discipline tecniche o scientifiche

c) esperienza almeno quinquennale acquisita in enti o strutture pubbliche o private esplicata attraverso la direzione e gestione di strutture tecnico- scientifiche. I direttori dei dipartimenti locali durano in carica quanto il direttore generale.

4. Il rapporto di lavoro dei direttori dei dipartimenti locali č regolato da contratto di diritto privato, stipulato con il direttore generale.

5. I contenuti del contratto fanno riferimento a quelli stabiliti per i dirigenti degli enti regionali. Il trattamento economico č stabilito in analogia in misura non superiore a quello previsto per i dirigenti con funzioni di direttore di servizio della regione.

6. Il direttore generale provvede alla risoluzione del contratto nei casi previsti dalla normativa vigente ovvero dal contratto medesimo.

7. L'incarico di direttore di dipartimento locale comporta un rapporto di lavoro a tempo pieno e non č compatibile con altre attivitā professionali e cariche elettive pubbliche; per i dipendenti degli enti pubblici esso determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

Art. 21. Regolamento

1. Il regolamento dell'ARPAS č adottato dal direttore generale, sentiti i direttori delle aree funzionali di cui all'art. 19.

2. Il regolamento disciplina il funzionamento dell'ARPAS ed, in particolare, definisce

a) l'organizzazione e la dotazione organica, nonchč le modalitā di funzionamento delle articolazioni della direzione centrale e dei dipartimenti locali di cui, rispettivamente, agli articoli 19 e 20

b) i servizi istituzionali che l'ARPAS assicura alla regione e agli enti locali

c) le modalitā per la prestazione da parte dell'ARPAS di attivitā tecnico scientifiche a soggetti pubblici diversi rispetto a quelli previsti dalla let tera b), sulla base di apposite convenzioni, nonchč a privati

d) le modalitā di acquisizione di specifiche consulenze professionali

e) la contabilitā dell'ARPAS, individuando anche i criteri per la tenuta di una contabilitā di tipo economico.

3. In via transitoria e sino all'adozione del regolamento di cui al comma 1, il regolamento stesso si intende cosė articolato

a) l'organizzazione č costituita dalla struttura centrale di cui all'art. 18 la quale, sino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, esercita tutte le funzioni di competenza dell'ARPAS previste nella presente ordinanza e non attribuite al direttore generale. Nelle more della nomina dei responsabili della struttura centrale, le relative funzioni sono esercitate dal direttore generale

b) la dotazione organica č coincidente con le unitā di personale individuato ed assegnato di cui all'art. 27

c) la contabilitā dell'ARPAS viene uniformata a quella delle aziende-USL.

Art. 22. Programmazione dell'attivitā

1. L'ARPAS svolge la propria attivitā sulla base di un programma valido sino al 31 dicembre 2003.

2. Il direttore generale predispone il programma di attivitā dell'ARPAS, nell'ambito degli obiettivi generali di cui alla lettera a), del comma 1, dell'art. 8 e sulla base delle proposte dei comitati provinciali di coordinamento di cui all'art. 10. Il programma č approvato dalla giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanitā e assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente.

Art. 23. Gestione economico-finanziaria

1. L'ARPAS č tenuta al pareggio di bilancio.

2. Per la gestione economico-finanziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme in materia di patrimonio, contabilitā, attivitā contrattuale in vigore per le aziende-USL.

Art. 24. Controllo e vigilanza

1. La giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene e sanitā e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, emana direttive circa le attivitā ispettive ed esercita le funzioni di vigilanza di cui all'art. 3, comma 1, del Decreto-Legge n. 496 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 61 del 1994, onde assicurare il buon andamento generale e la regolaritā dei procedimenti gestori posti in essere dall'ARPAS. A tal fine il direttore generale dell'ARPAS fornisce alla regione tutti gli atti, le informazioni e i dati richiesti.

2. Si applicano le norme sul controllo di cui alla Legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e della Legge regionale 24 marzo 1997, n. 10, e successive modifiche. Possono, inoltre, essere sottoposti a controllo tutti gli atti individuati con delibera della giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene e sanitā e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, per determinati periodi di tempo. L'assessorato della sanitā, igiene e assistenza sociale acquisisce il parere sui provvedimenti sottoposti a controllo dell'assessorato della difesa dell'ambiente che deve essere reso entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta; in mancanza di risposta si procede prescindendo da detto parere. I termini previsti per il controllo nella richiamata Legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5, e successive modifiche e nella Legge regionale 24

3. Con successiva ordinanza del presidente della regione - Commissario governativo viene posto a disposizione dell'assessorato della sanitā, igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo svolgimento dell'attivitā di controllo.

Art. 25. Collaborazione con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, l'Agenzia europea per l'ambiente, l'Universitā e altri istituti di ricerca.

1. Al fine di agevolare l'espletamento dei propri compiti l'ARPAS stipula appositi accordi con l'Agenzia europea per la protezione dell'ambiente, con l'Agenzia per la protezione dell'ambiente, con altre agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e con enti e istituti di ricerca nazionali ed internazionali, pubblici e privati.

Art. 26. Costituzione dell'ARPAS

1. Gli organi dell'ARPAS sono nominati entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

2. Il direttore generale, entro novanta giorni dalla nomina, provvede

a) ad una ricognizione che, sulla base di parametri quali la densitā di popolazione, la densitā di sorgenti inquinanti, la densitā di attivitā produttive ed agricole e la presenza di recettori particolarmente sensibili, permetta di definire gli obiettivi dell'azione di protezione ambientale e di strutturare su di essi la dotazione organica, strumentale e finanziaria dell'ARPAS

b) alla ricognizione sentiti i direttori delle aziende-U.S.L.: del personale, dei beni mobili ed immobili, delle attrezzature, delle dotazioni finanziarie e dei rapporti giuridici in essere, dei presidi multizonali di prevenzione e dei servizi delle aziende-USL

c) alla ricognizione sentiti i legali rappresentanti degli enti interessati delle attrezzature e delle strutture laboratoristiche di controllo della qualitā ambientale di proprietā delle province e dei comuni e del relativo personale

d) alla predisposizione del regolamento di cui all'art. 21.

3. Contestualmente alle nomine di cui al comma 1, la giunta regionale, su proposta a firma congiunta dell'assessore dell'igiene, sanitā e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, individua le strutture di supporto al direttore generale per le attivitā di cui al comma 2.

4. Con successiva ordinanza del presidente della regione - Commissario governativo viene posto a disposizione dell'assessorato della sanitā, igiene e assistenza sociale il personale di cui all'art. 6, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3243 del 29 settembre 2002 ritenuto necessario per lo svolgimento delle attivitā di cui alla presente ordinanza.

5. L'ARPAS č costituita con la nomina del Commissario straordinario di cui all'art. 14.

Art. 27. Personale

1. Sono provvisoriamente assegnate all'ARPAS

a) le dotazioni organiche dei presidi multizonali di prevenzione

b) le dotazioni organiche dei servizi delle aziende-USL relative al personale adibito alle funzioni ed alle attivitā, comprese quelle laboratoristiche, di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS; tale assegnazione ricomprende anche i posti, con arrotondamento della somma all'unitā, delle frazioni di personale comunque utilizzato per le attivitā trasferite

c) la quota della dotazione organica dei servizi amministrativi e tecnici delle aziende-USL sedi dei presidi multizonali di prevenzione, in proporzione alla dotazione trasferita all'ARPAS sul totale della dotazione organica

d) le dotazioni organiche della regione o di enti regionali, relative al personale adibito prevalentemente alle funzioni ed alle attivitā di cui all'art. 2 attribuite all'ARPAS

e) le dotazioni organiche delle province e dei comuni relative al personale adibito prevalentemente, alla data di emanazione della presente ordinanza, alle funzioni ed alle attivitā di cui all'art. 3 attribuite all'ARPAS.

2. In presenza di inderogabili esigenze altrimenti non soddisfacibili, si provvede con contratti di diritto privato a tempo determinato, previa autorizzazione della giunta regionale.

Art. 28. Assegnazione di beni

1. Sono provvisoriamente assegnati all'ARPAS

a) i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei presidi multizonali di prevenzione, nonchč i beni mobili ed immobili e le attrezzature dei servizi delle aziende-USL adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attivitā di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS

b) le attrezzature di controllo ambientale di proprietā regionale, nonchč altri beni mobili ed immobili ed attrezzature della regione o di enti regio-

c) i beni, mobili ed immobili, le attrezzature, le strutture laboratoristiche e di monitoraggio delle province e dei comuni, adibiti all'esercizio delle funzioni e delle attivitā di cui all'art. 2, attribuite all'ARPAS.

Art. 29. Modalitā di assegnazione del personale e dei beni

1. Il presidente della regione, su proposta di concerto dell'assessore dell'igiene, sanitā e dell'assistenza sociale e dell'assessore della difesa dell'ambiente, sulla base della ricognizione di cui all'art. 26 effettuata dal direttore generale dell'ARPAS, provvede ad assegnare in via definitiva le dotazioni organiche con il relativo personale in servizio, i beni mobili ed immobili e le attrezzature indicati all'art. 27, comma 1, lettere a), b), c), d)

 

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